Disposizioni temporanee sull’ obbligo di presentazione del certificato medico per gli studenti e personale assenti
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Presidente della Repubblica n.1518 del 22/12/1967 art.42 c.6
Leggi regionali di Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche relative all’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato medico dopo le assenze di 5 o più giorni
Circolare ministeriale del 1 febbraio 2020
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
OBBLIGO CERTIFICATO MEDICO
L’obbligo è stato introdotto in Italia per le scuole di ogni ordine e grado dal D.P.R 1518/67, mai abrogato, che prevede: “L'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.
A partire dal 2003 alcune regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, province autonome di Trento e Bolzano, Lazio e Marche) hanno emanato disposizioni che abolivano per le scuole la richiesta del certificato medico.
Il DPCM del 25/02/2020 in occasione dell’emergenza Covid-19 ha ripristinato al momento tale obbligo su tutto il territorio nazionale fino al 15 marzo 2020.
Fino al prossimo 15 marzo, per le assenze per malattia superiori a cinque giorni, serve il certificato medico per poter rientrare a scuola. La disposizione è valida per tutti, alunni e personale scolastico. (come da domande e risposte Ministero https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml)
ASSENZE PER MALATTIA
Visto l’obbligo di certificazione, gli alunni che rientrano a scuola dopo 5 gg. di assenza devono essere riammessi con certificato medico anche nelle regioni che avevano abolito tale obbligo.
Eventuali giorni festivi o di sospensione delle attività didattiche devono essere computati solo se facenti parte del periodo di assenza (es: la domenica va computata solo se l’assenza è iniziata il sabato e si è prolungata nei giorni della settimana successiva).
ASSENZE PER MOTIVI DIVERSI
Qualora l’assenza sia dovuta a cause diverse dalla malattia (motivi familiari, viaggi, etc.) le famiglie devono presentare preventivamente apposita dichiarazione in merito e, nel caso l’alunno si sia recato in zone sottoposte a restrizioni sanitarie o sia entrato in contatto con eventuali soggetti a rischio, devono essere invitate ad attenersi alle disposizioni impartite dalla C.M. n. 3187 del 1/02/2020: “telefonare tempestivamente al 1500 o ai centri di riferimento delle regioni, per le misure di sorveglianza, ove non siano state già adottate dall’autorità sanitaria”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava