Il Decreto Legge n. 104/03, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12/09/2013 e successivamente convertito in Legge, all’art. 4, prevede: “ 1 – bis, il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumare) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”
Ne consegue che a tutti i soggetti in indirizzo, nonché ai visitatori che accedono all’Istituto, è proibito fumare anche all’interno dell’area cortiliva dell’Istituto, delimitata dalla recinzione . Tale divieto comprende anche le sigarette elettroniche.
Si ribadisce che non è consentito (senza autorizzazione) uscire dall’area scolastica durante le lezioni, l’intervallo, al cambio d’ora o durante l’orario di servizio.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto in oggetto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno incorrere in una sanzione disciplinare.
Si ricorda che, nelle Istituzioni scolastiche, il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto riguarda tutti gli spazi interni ed esterni ( atri, ingressi, scali, palestre, bagni …)
Si comunica, infine, che sono stati individuati i soggetti incaricati in qualità di “Responsabili vigilanza fumo”, con la facoltà di far rispettare la normativa. Come stabilito dall’art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall’art.52, comma 20, della Legge 448/2001, dall’ art. 189 e dall’art. 10 della Legge 689/1981, dall’art. 96 del D. Lgs 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, nell’esercizio delle sue funzioni, l’Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell’ambito scolastico. Si ricorda che, poiché al personale dell’istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, presso la Tesoreria provinciale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava