«Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori».
Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 , n. 122 art. 1 c2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, prevede quanto sopra specificato:
Sono esonerati dal possesso del green pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava