Con riferimento all’OM Esami di Stato del 03 marzo 2021, i candidati esterni, secondo art. 4 comma 4, l’ammissione all’esame di Stato è disposta anche in mancanza deirequisiti di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo del Dlgs 62/2017, che così riporta:
L'ammissione all'esame di Stato e' altresi' subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI nonche' allo svolgimento di attivita' assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Di conseguenza, secondo le nuove disposizioni, le prove INVALSI per i candidati esterni non dovranno essere sostenute.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Fava